CIRF - Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Cultura e la Lingua del Friuli

Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Cultura e la Lingua del Friuli "Josef Marchet"

Il regolamento


Regolamento interno del Centro interdipartimentale di
ricerca sulla cultura e la lingua del Friuli
"Josef Marchet" (CIRF)

Parere del Consiglio di Amministrazione del 17.06.1999
Approvato dal Senato Accademico del 07.07.1999
Emanato con D.R. n. 633 del 24.8.1999

Art. 1 Costituzione del Centro

Presso l'Università degli Studi di Udine, di seguito denominata "Università", è costituito ai sensi dell'art. 38 dello Statuto il Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla cultura e la lingua del Friuli
"Josef Marchet" (CIRF), di seguito denominato "Centro".

Art. 2 Finalità

Tenuto conto delle finalità assegnate dalla Legge istitutiva dell'Università degli Studi di Udine, che è istituita allo scopo di "contribuire al progresso civile, sociale ed economico del Friuli e di divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originari della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli" e di quelle definite dall'art.1 dello Statuto di Autonomia dell'Università di Udine per il quale essa "promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, sociale ed economico del Friuli", il Centro intende perseguire le seguenti finalità istituzionali:

  • promuovere, svolgere e coordinare attività di ricerca per lo studio della lingua, della storia, della cultura, della società, dell'economia e dell'arte del Friuli e delle comunità di origine friulana all'estero;
  • realizzare le iniziative per lo sviluppo della cultura e della lingua del Friuli previste dalla Legge Regionale n. 15/1996 e successive modificazioni e altre leggi nazionali e regionali;
  • realizzare iniziative di studio, di ricerca e di formazione per tutte le aree di lingua e cultura ladina del Cadore, del Trentino, dell'Alto Adige e dei Grigioni, in modo da divenire elemento di riferimento scientifico per una vasta area alpina legata da comuni o affini caratteristiche culturali e linguistiche;
  • promuovere iniziative di collegamento tra i docenti di letteratura e di linguistica ladina e degli altri settori di ricerca di cui alla lettera a) del presente articolo, docenti operanti in Italia e all'estero;
  • promuovere, sostenere e organizzare attività didattiche specialistiche quali corsi di perfezionamento, aggiornamento, formazione, specializzazione, dottorato;
  • favorire attraverso pubblicazioni, convegni, seminari e mostre, la promozione della lingua e cultura friulana;
  • eseguire attività di consulenza e di ricerca a favore di enti e istituzioni;
  • diffondere nelle forme più opportune la conoscenza delle attività di ricerca realizzate dal Centro o dalle altre strutture dell'Università.

 

Art. 3 Aderenti e modalità di adesione

  1. Il Centro è costituito dai Dipartimenti e da altre Strutture scientifiche e didattiche dell'Università che ne hanno promosso l'istituzione o che successivamente vi aderiscono.P
  2. Possono aderire al Centro: 
    1. docenti e ricercatori dell'Università; 
    2. docenti e ricercatori di Università italiane ed estere; 
    3. esperti esterni; 
    4. Enti, Istituzioni ed Associazioni che operano in conformità alle attività del Centro nella persona del loro rappresentante legale. 
  3. Le domande di adesione, per i soggetti definiti alle lettere c) e d) del comma 2 del presente articolo, dovranno essere corredate dal curriculum scientifico e/o da ogni altro documento comprovante la congruenza della domanda con le finalità scientifiche e culturali del Centro. L'adesione al Centro deve essere confermata ogni triennio accademico da parte dell'interessato. 
  4. L'adesione al Centro si intende operante fino a revoca sottoscritta dall'Aderente o dal Responsabile della struttura.

 

Art. 4 Organi

Sono organi del Centro:

  • il Direttore;
  • il Consiglio Direttivo;
  • l'Assemblea.

 

Art. 5 Direttore

  1. Il Direttore è un docente dell'Università a tempo pieno, eletto dall'Assemblea del Centro e nominato con decreto del Rettore. Dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una volta sola.
  2. Il Direttore ha i seguenti compiti: 
    1. rappresenta il Centro; 
    2. presiede e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; 
    3. ha la responsabilità della gestione del Centro; 
    4. provvede alla gestione amministrativa e contabile del Centro avvalendosi del personale amministrativo assegnato alla struttura, ovvero in caso di assenza del personale preposto ai Centri Interdipartimentali presso l'Amministrazione Centrale. 
  3. Il Direttore designa tra i membri del Consiglio Direttivo un Vicedirettore che terrà le sue veci in caso di impedimento o di assenza. Il Vicedirettore viene nominato con decreto del Rettore.

 

Art. 6 Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Centro.
  2. Il Consiglio Direttivo è composto da: 
    1. il Direttore del Centro; 
    2. i Direttori dei Dipartimenti Aderenti; 
    3. sei rappresentanti dei docenti e ricercatori dell'Università di Udine eletti dall'Assemblea del Centro. 
  3. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal personale amministrativo assegnato alla struttura, ovvero, in caso di assenza, dal personale preposto ai Centri Interdipartimentali presso l'Amministrazione Centrale, ovvero, dal consigliere più giovane. 
  4. I Direttori dei Dipartimenti aderenti concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti. 
  5. Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti attribuzioni:
    1. attua e coordina i piani di attività e di ricerca sulla base delle indicazioni dell'Assemblea del Centro;
    1. coadiuva il Direttore nella gestione del Centro;
    2. delibera le spese entro i limiti definiti dall'Assemblea del Centro;
    3. approva ogni altra decisione necessaria per il conseguimento dei fini del Centro; 
    4. esamina ed esprime un parere sulle domande di adesione al Centro, per quanto di sua competenza; 
    5. propone agli organi accademici competenti la stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici o privati, italiani o stranieri. 
  6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore di norma ogni tre mesi e ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presenti motivata richiesta e la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta. 
  7. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni accademici ed i suoi componenti sono rieleggibili.

 

Art. 7 Assemblea del Centro

  1. L'Assemblea del Centro è composta da:
    1. i Direttori dei Dipartimenti aderenti o loro delegati; 
    2. gli Aderenti al Centro; 
    3. i rappresentanti degli Enti, Istituzioni ed Associazioni che operano in conformità alle attività del Centro nella persona del loro rappresentante legale.

    Per la verbalizzazione si seguono le stesse disposizioni stabilite per le riunioni del Consiglio Direttivo.

  2. L'Assemblea del Centro esercita le seguenti attribuzioni:
    1. formula il programma annuale di lavoro, esamina ed approva i programmi che gli vengono sottoposti dal Consiglio Direttivo, provvedendo a tutti i suggerimenti necessari per un solido sviluppo dell'istituzione;
    2. provvede agli adempimenti previsti dal presente regolamento in merito alle adesioni al Centro. 
    3. elegge i componenti del Consiglio Direttivo.
  3. L'Assemblea del Centro è convocata dal Direttore, che la presiede, almeno due volte all'anno, e dopo almeno trenta giorni dall'invio della convocazione ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presenti motivata richiesta. 
  4. L'elezione del Direttore e del Consiglio Direttivo avviene con voto segreto. Per il Consiglio Direttivo si possono esprimere due preferenze. Gli Aderenti di cui al punto c) e d) dell'art. 3 fanno parte unicamente dell'elettorato attivo. 
  5. In caso di parità per la stessa carica viene eletto il più anziano per appartenenza al Centro; in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano per età. 
  6. Per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente per le elezioni delle rappresentanze degli organi accademici. 
  7. Lo spoglio e lo scrutinio delle schede viene fatto subito dopo la chiusura del seggio dal Presidente del seggio e da due scrutatori, nominati dall'Assemblea del Centro. I risultati vengono immediatamente comunicati al Direttore uscente, il quale convoca il nuovo Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalle elezioni. 
  8. Quando un posto di Consigliere si rende vacante subentra il primo dei non eletti.

 

Art. 8 Personale - Spazi

  1. Il Centro opera avvalendosi del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di una o più delle strutture Aderenti.
  2. Saranno possibili comandi, distacchi o assegnazioni di altri Enti pubblici o privati o Istituzioni statali, in conformità alla normativa vigente e allo Statuto di Autonomia dell'Università. 
  3. Potranno essere assegnati al Centro borsisti di Enti italiani e stranieri. 
  4. Il Centro opera negli spazi assegnati per il suo funzionamento da una o più delle Strutture Aderenti o da Strutture esterne.

 

Art. 9 Articolazioni e collaborazioni esterne

  1. Sulla base di esigenze di funzionamento potranno venire costituiti, in seno al Centro, gruppi, sezioni, unità di lavoro.
  2. Potranno essere chiamati ad operare in tali nuclei operativi anche collaboratori esterni.

 

Art. 10 Fondi

Il Centro può disporre, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, dei seguenti fondi:

  1. contributi stanziati dalle Strutture impegnate nelle attività del Centro;
  2. fondi assegnati dal MURST e dal MPI, secondo quanto previsto dall'art. 4 della L. n. 168/89;
  3. fondi assegnati dal C.N.R.;
  4. fondi ottenuti attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali;
  5. proventi derivanti da convenzioni con Enti nazionali ed internazionali;
  6. proventi derivanti da convenzioni relative ad attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi;
  7. donazioni e contribuzioni finalizzate di Enti pubblici e privati interessati a contribuire alle attività del Centro.
  8. fondi assegnati dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria.

 

Art. 11 Gestione amministrativa

Il Centro opera amministrativamente come "Centro di spesa" secondo quanto previsto dall'art. 58 dello Statuto e dall'art. 92 del Regolamento d'amministrazione dell'Università di Udine.

Art. 12 Norme finali e transitorie

  1.  Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e della legislazione vigente.
  2. Lo scioglimento del Centro potrà essere deliberato dall'Assemblea del Centro con votazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei componenti aventi diritto al voto. 
  3. Il presente Regolamento potrà essere modificato dall'Assemblea del Centro con votazione adottata a maggioranza assoluta dei presenti.

 

Art. 13 Natura del regolamento

Il presente regolamento ha natura di regolamento interno delle singole strutture dell'Ateneo ai sensi dell'art. 64, comma 6, dello Statuto di Autonomia dell'Università degli Studi di Udine.

 

DOCUMENTI

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